Principi fondamentali
Art. 1
L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul
lavoro.
La
sovranità appartiene al
popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Art. 2
La
Repubblica riconosce e
garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia
come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di
solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di
religione, di opinioni
politiche, di condizioni
personali e sociali.
È
compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i
lavoratori
all'organizzazione politica,
economica e sociale del
Paese.
Art. 4
La
Repubblica riconosce a tutti
i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le
condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere
di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività
o una funzione che concorra
al progresso materiale o
spirituale della società.
Art. 5
La
Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie
locali; attua nei servizi
che dipendono dallo Stato il
più ampio decentramento
amministrativo; adegua i
principi ed i metodi della
sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e
del decentramento.
Art. 6
La
Repubblica tutela con
apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art.7
Lo
Stato e la Chiesa cattolica
sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e
sovrani.
I
loro rapporti sono regolati
dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti
accettate dalle due parti,
non richiedono procedimento
di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni
religiose sono egualmente
libere davanti alla legge.
Le
confessioni religiose
diverse dalla cattolica
hanno diritto di
organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto
non contrastino con
l'ordinamento giuridico
italiano.
I
loro rapporti con lo Stato
sono regolati per legge
sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
Art. 9
La
Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e
artistico della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento giuridico
italiano si conforma alle
norme del diritto
internazionale generalmente
riconosciute.
La
condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla
legge in conformità delle
norme e dei trattati
internazionali.
Lo
straniero, al quale sia
impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche
garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo
nel territorio della
Repubblica secondo le
condizioni stabilite dalla
legge.
Non è ammessa l'estradizione
dello straniero per reati
politici.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa
alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di
risoluzione delle
controversie internazionali;
consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a
tale scopo.
Art.
12
La
bandiera della Repubblica è
il tricolore italiano:
verde
,bianco
rosso
,
a tre bande verticali di
eguali dimensioni.