E' stato approvato dalla Giunta regionale il calendario scolastico per l'anno scolastico e formativo 2012/2013 e successivi, con il quale si introduce la novità della validità pluriennale, che consente di favorire la programmazione anticipata dei diversi servizi.
Inizio delle lezioni
L'inizio delle lezioni è
previsto il giorno 12
settembre per tutti gli
ordini e gradi, ad eccezione
della scuola dell’infanzia
che inizia il 5 settembre.
L’inizio si posticipa al
primo giorno lavorativo
successivo qualora il giorno
di inizio sia un sabato o un
giorno festivo.
le singole scuole, comprese
le scuole dell’infanzia,
hanno la facoltà di
deliberare un'eventuale
anticipazione della data di
inizio delle lezioni per
motivate esigenze e previo
accordo con gli enti
territoriali competenti ad
assicurare i servizi per il
diritto allo.
Termine delle lezioni
La conclusione delle lezioni
è l’8 giugno per tutti gli
ordini e gradi, ad eccezione
della scuola dell’infanzia
che conclude il 30 giugno.
La conclusione è anticipata
al primo giorno lavorativo
precedente nel caso in cui
il giorno di chiusura cada
in giorno festivo.
Tali date riguarderanno le
Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado e le
Istituzioni Formative che
organizzano i corsi di
istruzione e formazione
professionale.
Sospensione delle attività
didattiche ed educative
I giorni di sospensione
delle attività didattiche ed
educative sono le festività
stabilite a livello
nazionale:
tutte le domeniche, 1°
novembre, 8 dicembre, 25 e
26 dicembre, 1° gennaio, 6
gennaio, il lunedì dopo
Pasqua, 25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno, la festa
del Santo Patrono.
A queste si aggiungono le
sospensioni definite dal
calendario regionale:
vacanze natalizie: dal 23 al
31 dicembre, dal 2 al 5
gennaio;
vacanze di carnevale: i 2
giorni antecedenti l’avvio
del periodo quaresimale;
vacanze pasquali: i 3 giorni
precedenti la domenica di
Pasqua e il martedì
immediatamente successivo al
Lunedì dell’Angelo.
Le istituzioni scolastiche e
formative, nel rispetto del
monte ore annuale previsto
per le singole discipline e
attività obbligatorie,
possono disporre gli
opportuni adattamenti del
calendario scolastico
d’istituto debitamente
motivati e deliberati
dall’istituto scolastico o
formativo e comunicati
altresì tempestivamente alle
famiglie entro l’avvio delle
lezioni per esigenze
derivanti dal Piano
dell’Offerta Formativa, in
attuazione delle
disposizioni di cui all’art.
5, comma 2 del D.P.R. 275/99
nonché per specifiche
esigenze ambientali ai sensi
dell’art. 10 c. 3 del D.lgs.
297/94.
Qualora l’adattamento del
calendario comporti
sospensione delle lezioni,
nel limite massimo di tre
giorni annuali, è necessario
un preventivo accordo con
gli enti territoriali
competenti ad assicurare i
servizi per il diritto allo
studio.